Art. 4.
(Credito d'imposta).

      1. Le piccole e medie imprese di produzioni musicali con fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore ai 15 milioni di euro e che non sono possedute direttamente o indirettamente da un editore di servizi radiotelevisivi possono beneficiare di un credito d'imposta a titolo di spese di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti, ai sensi dei commi 287 e 288 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

      2. Alle imprese produttrici di prodotti fonografici che effettuano, entro il 31 dicembre 2008, le spese di cui al comma 1, relativi a strutture situate nel territorio italiano, è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al 5 per cento del costo sostenuto, con riferimento a ciascun periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato.
      3. Le spese per le quali è previsto il credito d'imposta di cui al comma 1 hanno ad oggetto:

          a) attività connesse alla ricerca e allo sviluppo di opere prime o seconde di artisti italiani emergenti, ivi comprese le spese di registrazione, di post-produzione e di promozione del prodotto;

          b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva concernenti, congiuntamente

 

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o disgiuntamente, l'acquisto, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche nell'ambito dei processi di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie digitali.

      4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile fino al terzo periodo d'imposta successivo.
      5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
      6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 5 e sono stabilite le procedure di controllo rivolte a verificare l'attendibilità dei programmi di spesa di cui al comma 3.
      7. Al fine di sostenere, promuovere e valorizzare le attività musicali di artisti emergenti le aziende discografiche che producono le opere di almeno cinque nuovi artisti nel corso dell'anno hanno diritto a:

          a) defiscalizzare gli investimenti delle relative campagne promozionali per il 25 per cento dei loro capitali investiti;

          b) accedere al Fondo per la musica di cui all'articolo 11 a copertura del 50 per cento di ogni singolo progetto di produzione del primo album di un artista, aggiuntivo ai cinque prodotti annualmente.

 

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      8. Le emittenti radiofoniche e i canali televisivi che trasmettono oltre il 50 per cento di musica locale hanno diritto a:

          a) godere di incentivi e sgravi fiscali in merito alle aliquote IVA e ai diritti d'autore;

          b) accedere ai finanziamenti del Fondo per la musica di cui all'articolo 11, purché siano stazioni radiofoniche e televisive che trasmettono musica italiana di nuova produzione almeno per il 20 per cento della programmazione totale.